Addizionali accise elettricità, il rimborso finisce all’esame della Corte Costituzionale
Il Collegio arbitrale di Vicenza, chiamato a risolvere la controversia sull’obbligo del venditore di restituire l’imposta provinciale, rimette la questione alla Consulta
Finisce all’esame della Corte Costituzionale la questione del rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa elettrica indebitamente pagata per gli anni 2010 e 2011.
Il nuovo capitolo di una partita che vale complessivamente circa 3,4 miliardi di euro lo ha scritto il Collegio arbitrale di Vicenza. Chiamato a risolvere la controversia sull’obbligo del venditore (nel caso il Consorzio Energia Assindustria di Vicenza seguito dallo studio legale Claudio Toniolo) di rimborsare l’addizionale provinciale all’accisa, il Collegio arbitrale ha infatti sospeso il giudizio e sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 14 del D.Lgs. 504/1995. La decisione è stata presa dal Collegio con ordinanza del 26 marzo 2021 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale-Serie Speciale n. 28 del 14 luglio. Molte le argomentazioni che hanno portato i giudici a rimettere la decisione alla Corte Costituzionale. Tra le altre, si legge nell’ordinanza, “l’onere imposto dalla legge al venditore di rimborsare un indebito per violazione del diritto comunitario priva lo stesso delle risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività, con il rischio di insolvenza e conseguente estinzione, per un fatto o inadempimento non imputabile allo stesso, ma al legislatore dello Stato membro, così arrecando pregiudizio al contenuto essenziale del diritto costituzionale alla libera iniziativa economica”. Ancora, scrive il Collegio, “l’onere di ‘anticipare’ le somme percepite indebitamente in virtù di una sentenza provvisoriamente esecutiva, con la possibilità di recuperare le somme solo dopo anni (divergenza temporale tra sentenza provvisoriamente esecutiva, che obbliga il venditore a corrispondere l’indebito comunitario, e passaggio in giudicato della sentenza che legittima la richiesta di restituzione delle somme anticipate), comporta uno sbilancio finanziario irragionevole ed inaccettabile, che pregiudica l’attività di impresa propria del venditore”. “Del tutto irragionevole e arbitrario” infine, secondo i giudici, l’obbligo per i venditori di “sostenere una difesa giudiziale, per una moltitudine diffusa di procedimenti, con costi ingenti a proprio esclusivo carico senza alcuna possibilità di rimborso”, soprattutto “quando il diritto del cliente al rimborso appare chiaro e delineato alla luce della condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione”.