Fondo da 180 milioni per alleggerire le bollette elettriche – Decreto ristori […]
L’Arera differisce di 6 mesi, dal 1° giugno 2018 al 1° gennaio 2019, il termine di sospensione dei pagamenti delle fatture emesse o da emettere per le forniture di acqua, luce e gas (compresi il gpl e altri gas distribuiti per mezzo di reti canalizzate) a favore dei cittadini che dichiarino l’inagibilità del fabbricato (abitazione, studio professionale o azienda) a causa degli eventi sismici del Centro Italia del 24 agosto 2016 e successivi. Le novità sono state approvate oggi dall’Autorità con la delibera 312/2018/R/com in attuazione di quanto previsto dal decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 con l’obiettivo di rafforzare le misure di tutela già esistenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici.
È stata di conseguenza differita l’emissione della fattura unica di conguaglio – che dovrà comprendere anche gli importi non fatturati fino allo scadere del termine di sospensione dei pagamenti – non oltre il 31 marzo 2019. Per consentire ai clienti/utenti di far fronte al pagamento della fattura unica di conguaglio, è sempre prevista la possibilità di rateizzare gli importi dovuti (purché complessivamente superiori a 50 euro per singola fornitura) senza interessi per una durata di 36 mesi; le singole rate avranno periodicità pari a quella di fatturazione. Il venditore del mercato libero e i gestori potranno comunque offrire condizioni di rateizzazione migliorative rispetto a quelle minime previste. I clienti e gli utenti finali potranno richiedere di provvedere anticipatamente al pagamento degli importi dovuti, optare per un periodo inferiore di rateizzazione o pagare l’importo dovuto in un’unica soluzione.